Matti da pescare


Vai ai contenuti

Informazioni

UN MARE DI DIVIETI

ECCO LE PIU' IMPORTANTI ORDINANZE IN VIGORE NEL GOLFO

NELL'AMBITO DEL PORTO E NELLA RADA INTERNA ,E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLA PESCA SPORTIVA,DA NATANTE E DA TERRA CON IL SOLO USO DI LENZE E CANNE CON DIVIETO DI USARE ESCHE (MOLLUSCHI,CROSTACEI O ALTRI INVERTEBRATI ),RACCOLTE NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LA PASSEGGIATA MORIN ,NONCHE' CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

PESCA DA NATANTE

LUNGO LE ROTTE E NEI PASSI DI PONENTE E DI LEVANTE DI ACCESSO ALLA RADA INTERNA ; NELLE ACQUE ALL'INTERNO DELLA CONGIUNGENTE PUNTE SAN BARTOLOMEO E PUNTA CADIMARE NONCHE' ENTRO LE SEGUENTI CONGIUNGENTI:
-FANALE ROSSO DI PUNTA SANTA MARIA-FANALE ROSSO DIGA DI CADIMARE;
-FANALE VERDE DEL PASSO DI PONENTE DELLA DIGA FORANEA-TESTATA MOLO GARIBALDI; A MENO DI 50 MT DAI MOLI E/O SCOGLIERE CHE DELIMITANO LE DARSENE E LE INFRASTRUTTURE MILITARI DALLE BOE,DAI GAVITELLI,DAI SEGNALAMENTI MARITTIMIIN GENERE, DALLE NAVI ALL'ANCORA,DAI BACINI GALLEGGIANTI, DAI PONTILI DI ORMEGGIO E A MENO DI 10MT DA GLI IMPIANTI DI ITTICOLTURA
ALL'INTERNO DEL CANALE DI GRANDE NAVIGAZIONE SEGNALATO DA COPPIE DI BOE LUMINOSE CHE CONDUCE DAL PASSO DI PONENTE AGLI ORMEGGI PORTUALI; NELLE ZONE DISTANTI MENO DI CENTO METRI DA QUALSIASI STRUTTURA INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE ; I NATANTI IN QUESTIONE NON DEVONO COMUNQUE ARRECARE INTRALCIO ALLA NAVIGAZIONE CHE SI SVOLGE NELLA ZONA DI MARE IN CUI E' LORO CONSENTITA L' ATTIVITA'DI PESCA, LASCIANDO LIBERA LA ROTTA ALLE NAVI IN ENTRATA E USCITA DALLA DARSENA DUCA DEGLI ABRUZZI E DAGLI ACCOSTI ESISTENTI

PESCA DA TERRA

L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA TERRA E' VIETATO DALLE BANCHINE DEL PORTO MERCANTILE COMPRESA QUELLA DEL MOLO ITALIA LIMITATAMENTE ALL'INTERNO DEL BACINO PORTUALE, NONCHE' DALLE BANCHINE, SCOGLIERE, PONTILI ED ALTRI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O LUOGHI DI LAVORAZIONI IN GENERE, DAI TRATTI DI BANCHINE E SCOGLIERE COMPRESI TRA LA FOCE DEL TORRENTE LAGORA E DEI PONTILI DI ORMEGGIO DELLE UNITA' TRASPORTO PASSEGGIERI DELLA SOCIETA' INTUR E BATTELIERI DEL GOLFO RADICATI ALLA BANCHINA DELLA PASSEGGIATA MORIN. E' VIETATO L'ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA LUNGO LE ROTTE DI ACCESSO ALLA RADA INTENA NELLA STESSA E NEL PORTO
IMPIANTI DI ITTICOLTURA E MITILICULTURA
NEGLI IMPIANTI SOPRA INDICATI UBICATI IN AMBITO DEL CIRCONDARIATO MARITTIMO DELLA SPEZIA SONO VIETATE AI NON ADDETTI AGLI IMPIANTI IMMERSIONE IN ACQUA, TRANSITO, SOSTA ED ORMEGGIO CON QUALSIASI NATANTE ENTRO LA FASCIA ACQUEA AMPIA 10 MT CIRCOSTANTE GLI IMPIANTI STESSI
PORTOVENERE
VEDI ORDINANZA NELLO SPECCHIO AD INIZIO PAGINA
ISOLA PALMARIA
NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE PUNTA DANTE DELL'ISOLA PALMARIA COMPRESA TRA LA GROTTA DEI COLOMBI E IL VIGO DELLA CALETTA PER PROFONDITA' DI 100 METRI DALLA BATTIGIA E' VIETATA LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA E LA PESCA ANCHE SUBAQUEA NONCHE' LA BALNEAZIONE
PUNTA SCUOLA
NELL'ARIA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITA' PUNTA SCUOLA - ISOLA PALMARIA IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA ELETTRICA CHE ALIMENTA TORRE SCUOLA E' VIETATO A CHIUNQUE L'ACCESSO E LA SOSTA. NELLO SPECCHIO ACQUEO CONGIUNGENTE TORRE SCUOLA CON LA PREDETTA LOCALITA' PUNTA SCUOLA PER UNA ZONA AMPIA 100 MT. E' ALTRESI VIETATA LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA E LA PESCA SUBAQUEA NONCHE' LA BALNEAZIONE
________________________________________

INSERISCI QUESTA PAGINA TRA I PREFERITI



Limitazioni per la pesca a Portovenere

Comune di Portovenere
estratto ordinanza n° 1949 del 28-06-2006
art.6 Pesca con canna da lancio
1- Dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno
senza limitazioni di orario con esclusione
dei giorni festivi e prefestivi nei quali potra'
essere svolta esclusivamente dalle ore 21.00
alle 07.00 del giorno sucessivo.
2- dal 1°maggio al 30 settembre di ogni anno
con la seguente articolazione:
a-dalle ore 21.00 alle 07.00 del giorno
sucessivo tra la spiggia " Arenella" esclusa ed
il pontile sito in prossimità della prima
traversa ulivo
b-dalle 00.30 alle ore07.00 sulle seguenti
scogliere
- molo Dondero e nuovo molo Dondero
- calata doria (dalla radice del molo dondero
fino al termine della stessa in direzione punta
San Pietro
- passeggiata Aldo Moro (dal molo Garibaldi
escluso) alla spiaggia Arenella esclusa
art 6 bis Pesca
Nelle aree a terra del com. di Portovenere è
consentito ad un quantitativo max di 500g a
pescatore l'utilizzo del Bigattino con il solo
divieto di gettito in mare e fatto obbligo a tutti
gli utenti che praticano qualsiasi tipo di pesca
sportiva di provvedere a mantenere pulita e
priva di qualsiasi residuo le aree utilizzate per
la pesca



Scambio Link ItaliaDIR

REGOLAMENTO PARCO di PORTOVENERE


Disposizioni per le attività di pesca

-In tutta l’Area di Tutela Marina è vietata la pesca con reti a strascico , con reti derivanti e con la cianciola;
-Sono vietate le gare di pesca;
-Nel tratto di mare circostante il Tino, il Tinetto e le secche adiacenti è consentita solo la pesca a traina;
-E' vietata la pesca a cernie, corvine, musdee e crostacei ed il prelievo di molluschi bivalvi e gasteropodi;
-La quantità massima giornaliera pescabile è di 2 kg a persona. In caso di utilizzo di mezzo nautico il quantitativo pescato non potrà superare i 4 kg, indipendentemente dal numero di persone trasportate. Le misure di cui sopra possono essere superate solo nel caso di pesca di un singolo esemplare;
-La pesca sportiva è consentita unicamente con i seguenti strumenti:
1.Lenze e canne con un massimo di due attrezzi a persona;
2.Una fiocina anche con l’ausilio di una fonte luminosa;
3.una nassa per imbarcazione;
-La pesca subacquea è vietata fatte salve le deroghe che potranno riguardare esclusivamente i residenti del Comune di Porto Venere, ed è consentita la pesca solo nel tratto di mare tra Punta Beffettuccio e Punta del Pittone;
-La pesca professionale è consentita ai pescatori residenti nonché alle cooperative aventi sede nel Comune di Porto Venere previa registrazione all’Ente gestore anche nel tratto di mare a nord-est dell’isola del Tino e del Tinetto;
-Potranno essere concesse deroghe ai pescatori non residenti sentite le organizzazioni professionali dei pescatori e previo conforme e motivato parere della Commissione per la gestione dell’Area di Tutela Marina ;
-La pesca professionale è consentita con l’utilizzo di una lampara per ogni imbarcazione e con l’uso di palamiti con un massimo di 200 ami.
Clicca sull'immagine per ingrandirla

REGOLAMENTO PARCO DELLE 5 TERRE


Disciplina dell'attività di Pesca Sportiva

Nell’Area Marina Protetta Cinque Terre è vietata la pesca sportiva delle seguenti specie:
a. Cernia (Ephinepleus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis).


La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’Area Marina Protetta.

La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’Area Marina Protetta è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Parco, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite dichiarate all’atto della richiesta di autorizzazione.

Le gare di pesca sportiva sono vietate in tutta l’Area Marina Protetta.


Zone A
è vietata qualunque attività di pesca sportiva.



Zone B
è consentita, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, con i seguenti attrezzi:

a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;
d. con totanara o polpara, con o senza esca, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 15 dicembre.

Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e comunque non superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona , salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, ai residenti nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:
- pesce,
- molluschi ottopodi,
- decapodi,


Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero a scopo di esca fino a 2 kg per persona, ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:
molluschi bivalvi e gasteropodi


Zona C
è consentita, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, con i seguenti attrezzi:

a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;
d. con totanara o polpara, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente ai periodi determinati con provvedimento dell’Ente Parco;
e. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione,
f. con 1 nassa nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall’Ente Parco al momento dell’autorizzazione.

Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e comunque non superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona , salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, ai residenti nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:
- pesce,
- molluschi ottopodi,
- decapodi,

Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero a scopo di esca fino a 2 kg per persona, ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:

molluschi bivalvi e gasteropodi


Ai non residenti nei comuni ricadenti nell’ Area Marina Protetta la pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell’ Ente Parco, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.

Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente Parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’Area Marina Protetta.

Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente Parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente Parco al termine di scadenza dell’autorizzazione.

Il transito di unità navali all’interno dell’Area Marina Protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Parco, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite che saranno individuate con provvedimento dell’Ente Parco.



Scambio Link ItaliaDIR

Previsioni

Home Page | Informazioni | Luoghi | Zone di pesca | Le Prede piu' comuni | Le Prede | Le Esche | Trucchi e curiosita' | Le vostre foto | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu